In questo articolo, affrontiamo una questione comune ma intricata: a chi spettano i costi per il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione di un muro di contenimento in un contesto condominiale?
Contesto e Responsabilità: Immaginiamo un condominio in montagna con box auto, dove un muro di cemento armato, parte integrante di un box, mostra segni di infiltrazioni causate da acqua piovana e vene presenti nella parete rocciosa. La domanda principale è: a chi toccano i costi per il rifacimento del muro e per lo scavo nel giardino privato?
Regolamento Condominiale e Articolo 887 del Codice Civile: Il regolamento condominiale specifica che la manutenzione delle strutture relative ai box è a carico dei proprietari. Tuttavia, la suddivisione delle responsabilità diventa più complessa quando si tratta di un muro di contenimento. Secondo l’articolo 887 del Codice Civile, se due fondi posti in abitati presentano un dislivello, il proprietario del fondo superiore sostiene le spese di costruzione e conservazione del muro fino all’altezza del proprio suolo.
Presunzione di Proprietà: La Cassazione ha stabilito che il muro di contenimento del giardino privato è presunto di proprietà del proprietario cui serve. Ciò implica che le spese di sbancamento e impermeabilizzazione ricadono sul suo conto.
Conclusioni: Se non ci sono disposizioni specifiche nel regolamento condominiale che indicano una diversa ripartizione delle spese o una funzione comune del muro, si presume che il proprietario del giardino sia responsabile delle spese di rifacimento.
Ricordate, la chiarezza e la comunicazione sono fondamentali in queste situazioni. Consultate sempre un esperto legale o un amministratore condominiale per una valutazione dettagliata del vostro caso specifico.
Restate aggiornati sul nostro blog per ulteriori informazioni e consigli sulla gestione condominiale.
Lo Studio Losi Amministrazioni Condominiali